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Condizioni generali di vendita

  1. ANTICIPO PER IMPEGNO
    1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù della firma della proposta di acquisto, l’Acquirente è tenuto a versare alla Concessionaria, a titolo di caparra confirmatoria ex art 1385 c.c. una somma pari al 15% del prezzo chiavi in mano di cui alla su estesa proposta di acquisto.
      Resta inteso che in caso di acquisto del veicolo tale importo sarà imputato a titolo di prezzo, mentre in caso di mancato acquisto per fatto e colpa dell’acquirente tale somma sarà trattenuta in via definitiva dalla concessionaria.
      Di contro nel caso in cui il mancato acquisto del veicolo sia imputabile a fatto e colpa della concessionaria quest’ultima sarà tenuta a versare una somma pari al doppio dell’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria
  2. PREZZO VEICOLO
    1. Il prezzo d’acquisto dell’autoveicolo di cui alla lettera A della proposta di acquisto si intende “Chiavi in mano” franco Concessionario, salva diversa pattuizione scritta.
      Per prezzo “Chiavi in mano” si intende il prezzo dell’autoveicolo descritto alla lettera A della proposta di acquisto, comprensivo di IVA, spese di trasporto, preparazione, immatricolazione e trascrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), oltre alle imposte locali.
      Sono escluse dal prezzo “Chiavi in mano”, le prestazioni aggiuntive non espressamente specificate nella Proposta di Acquisto, la tassa di possesso, l’assicurazione RCA ed ogni eventuale altro onere amministrativo e/o fiscale di nuova introduzione, o costituente maggiorazione di oneri già esistenti collegati alla compravendita, l’immatricolazione o trascrizione dell’autoveicolo, intervenuti dopo la data di sottoscrizione della Proposta di Acquisto.
    2. Il Prezzo Chiavi in Mano dell’autoveicolo di cui alla citata lettera A rimane invariato sino alla consegna, secondo quanto previsto dal successivo Art. 3., fatta eccezione per gli aumenti di imposte e/o di oneri fiscali intervenuti successivamente alla sottoscrizione della presente Proposta di Acquisto o relativi a modifiche costruttive e variazioni di allestimento generalizzate (legate a ragioni di miglioramento del prodotto o di razionalizzazione industriale) fermo quanto previsto dall’Art. 3. e salvo il diritto dell’Acquirente di recedere dal contratto qualora l’aumento risultante sia superiore al 10% del prezzo totale pattuito.
    3. Per “Valore concordato dell’autoveicolo usato” si intende, previa verifica dello stato d’uso e sottoscrizione dell’apposita scheda, la stima di valore relativa all’autoveicolo usato regolarmente iscritto al P.R.A. di proprietà dell’Acquirente o di terzi, al momento della cessione in permuta e contestuale consegna al Concessionario, per il quale l’Acquirente stesso, o il terzo, garantisce il Concessionario che l’autoveicolo usato è libero da qualsivoglia vincolo, gravame e/o privilegio ancorché non espressamente comunicato.
    4. Ove l’autoveicolo usato sia di proprietà dell’Acquirente questi si impegna a trasferirne la proprietà ed il possesso al Concessionario anteriormente all’immatricolazione dell’autoveicolo nuovo, e comunque al più tardi al momento del pagamento del saldo del prezzo, ovvero a conferire a questo, entro lo stesso termine, e comunque entro il termine più oltre indicato per la consegna di detto autoveicolo usato, procura irrevocabile a vendere su modulo predisposto dallo stesso Concessionario. Il costo di detti atti rimane a carico dell’Acquirente.
      Nell’ipotesi in cui l’autoveicolo usato sia di proprietà di terzi, l’Acquirente garantirà al Concessionario che il terzo proprietario assuma nei confronti di questo le obbligazioni indicate nella presente Proposta di Acquisto, rimanendo comunque esso Acquirente responsabile dell’operato del terzo proprietario e manlevando il Concessionario da ogni richiesta e/o responsabilità
    5. Il ritiro da parte del Concessionario dell’autoveicolo usato potrà aver luogo tanto in seguito al trasferimento di proprietà allo tesso da parte dell’Acquirente o del terzo proprietario, quanto in seguito al conferimento di una procura irrevocabile a vendere da parte del proprietario al Concessionario stesso, procura irrevocabile che l’Acquirente si obbliga a rilasciare o far rilasciare del terzo proprietario a richiesta del Concessionario medesimo.
      Al momento della consegna al Concessionario dell’autoveicolo usato, questo dovrà essere libero da qualsiasi vincolo, gravame o/o privilegio, completo del libretto di circolazione, Foglio complementare o Certificato di proprietà a seconda della vetustà del veicolo, di ogni documentazione comprovante il pagamento della tassa di possesso per l’ultimo triennio e delle attestazioni comprovanti gli adempimenti periodici della revisione, rimanendo esso Acquirente responsabile del pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie irrogate dall’autorità amministrativa all’Acquirente stesso o al terzo proprietario in ragione di una o più violazioni al codice della strada o comunque alla normativa vigente sino alla data di consegna dell’autoveicolo usato.
    6. Qualora il proprietario non trasferisca la proprietà dell’autoveicolo usato o non consegni i documenti necessari a detto trasferimento o non sottoscriva gli atti ed i documenti necessari per il trasferimento stesso al momento concordato, ovvero non rilasci procura a vendere nel modulo predisposto dal Concessionario, ovvero non consegni l’autoveicolo usato nel termine pattuito, ovvero risulti che lo stesso autoveicolo sia gravato da vincolo, gravame e/o privilegio di qualsiasi natura, ovvero non sia stata regolarmente versata la tassa di possesso o non pagate le sanzioni predette o l’autoveicolo non sia stato sottoposto agli adempimenti periodici della revisione ovvero siano state taciute dal proprietario circostanze rilevanti in ordine allo stato dell’autoveicolo, incluse quelle relative all’anno di prima immatricolazione risultante dalla documentazione dell’autoveicolo stesso o quelle relative ad eventuali incidenti che possano implicare la modifica delle normali condizioni dell’autoveicolo e, comunque, tali da causare stato di pericolo o quelle relative ai chilometri effettivamente percorsi dall’autoveicolo stesso, in luogo di quelli indicati sulla strumentazione di bordo, che implichino l’avvenuta manomissione della strumentazione stessa, il Concessionario potrà pretendere che l’Acquirente, in luogo della permuta, paghi integralmente ed immediatamente la somma corrispondente al “prezzo ritiro usato” pattuito ai sensi della proposta di acquisto.
      Nel caso in cui l’Acquirente non provveda immediatamente ad effettuare il suddetto pagamento, il Concessionario potrà intimare la risoluzione di diritto della Proposta di Acquisto.
    7. Qualora le parti abbiano convenuto nella Proposta di Acquisto che la consegna dell’autoveicolo usato abbia luogo al momento del pagamento del saldo del prezzo ed al ritiro dell’autoveicolo nuovo, il Concessionario e l’Acquirente ed anche il terzo proprietario dell’autoveicolo usato se diverso dall’Acquirente verificheranno che le condizioni dello stesso siano conformi a quelle indicate nella prima scheda di valutazione, redigendo a tal fine una seconda scheda di valutazione.
      In seguito a tale ultima verifica, qualora vengano riscontrati danni, difetti o mancanze, il valore dell’autoveicolo usato verrà riconsiderato e conseguentemente diminuito dell’importo corrispondente al costo delle riparazioni e/o interventi da effettuare, dovendo l’Acquirente corrispondere, con i mezzi di pagamento sopraindicati, al Concessionario, a saldo del prezzo dell’autoveicolo o, se questo ha già avuto luogo, immediatamente, il prezzo corrispondente a tale minor valore.
    8. Nel caso di risoluzione per qualsiasi causa del contratto di compravendita dell’autoveicolo di cui alla lettera A della proposta di acquisto, qualora il Concessionario non abbia ancora venduto l’autoveicolo usato, la procura a vendere conferita al Concessionario dall’Acquirente, o dal terzo proprietario, si estinguerà automaticamente ed il Concessionario provvederà a restituire l’autoveicolo usato al proprietario alle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato. Qualora l’autoveicolo usato fosse stato revisionato dal Concessionario per facilitarne la vendita, ma non sia stato venduto, il Concessionario lo restituirà all’Acquirente, o al terzo proprietario, il quale dovrà contestualmente versare un importo corrispondente al 50% delle spese di revisione sostenute, previa presentazione di documentazione attestante gli interventi effettuati.
      Qualora l’autoveicolo usato sia già stato venduto, il Concessionario restituirà al proprietario un importo pari al valore concordato nella Proposta di Acquisto.
  3. CONSEGNA
    1. La consegna dell’autoveicolo è pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Concessionario, salvo quanto diversamente convenuto nella presente Proposta di Acquisto.
    2. La data di consegna del veicolo di cui alla lettera A della proposta di acquisto ed ivi indicata è soggetta ad una tolleranza di ulteriori 40 giorni, in relazione all’oggetto del contratto ed alla natura del medesimo Qualora detta data di consegna dell’autoveicolo sia successiva alla scadenza del termine di tolleranza salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito di cui al successivo Art. 3.3, l’Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto di compravendita mediante semplice comunicazione scritta da inviare al Concessionario entro il termine di giorni 15 dalla scadenza del suindicato termine di tolleranza.
      Di contro se l’acquirente non provvederà a saldare il prezzo entro la data prevista per il saldo nella proposta di acquisto o al più tardi entro i successivi 10 giorni decorrenti da tale data, il concessionario potrà recedere dal contratto trattenendo in via definitiva la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria, fatta salva la facoltà di quest’ultimo di esigere il pagamento del maggior danno subito. In tal caso ovviamente il concessionario non sarà più tenuto né a vendere il proprio veicolo, né, come su detto, a ricevere in permuta il veicolo usato.
    3. Operano come cause di giustificazione di eventuali ritardi nell’adempimento dell’obbligazione di consegna del Concessionario tutte le cause documentate che ritardano il processo di fabbricazione e/o di distribuzione da parte del Costruttore, quali ad esempio interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, ritardi imputabili a fornitori o carrozzieri, sospensione nei trasporti e nei rifornimenti di energia, provvedimenti di Pubbliche Autorità, calamità naturali e le altre cause di forza maggiore o caso fortuito, verificatesi anche presso i fornitori del Costruttore o, infine, presso il Concessionario.
    4. All’atto della firma della proposta di acquisto o al più tardi entro il giorno successivo, l’acquirente è tenuto a fornire al Concessionario tutta la documentazione di sua pertinenza necessaria per l’immatricolazione dell’autoveicolo e/o per la vendita dello stesso.
    5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3.2., il ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà tassativamente avvenire nel termine indicato nella proposta di acquisto “data presumibile di consegna” o al più tardi entro i successivi 10 (dieci) giorni decorrenti da tale data. In caso di mancato ritiro entro tale termine ultimo, sarà facoltà del Concessionario addebitare una somma pari ad € 80,00 per ogni giorno di ritardo a titolo di rimborso dei costi amministrativi e/o di custodia e deposito.
    6. L’autoveicolo oggetto della presente Proposta di Acquisto sarà consegnato completo delle sue dotazioni, compresi il Libretto di Garanzia e il Manuale di Uso e Manutenzione. Il Concessionario effettuerà la dimostrazione del funzionamento dell’autoveicolo da consegnare attraverso proprio personale all’uopo delegato.
  4. PAGAMENTO DEL PREZZO
    1. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato presso le casse del Concessionario, secondo le modalità convenute, integralmente prima dell’immatricolazione dell’autoveicolo compravenduto, entro il termine essenziale e perentorio di giorni 10 dalla comunicazione con la quale il Concessionario informa l’Acquirente della disponibilità dell’autoveicolo, salvo quanto diversamente convenuto nella presente Proposta di Acquisto.
    2. L’Acquirente prende atto che la proprietà dell’autoveicolo di cui alla citata lettera A sarà acquistata solo con l’integrale pagamento del prezzo.
  5. GARANZIA
    1. La durata della garanzia prestata dalla Concessionaria per la vendita del veicolo di cui alla lettera A della proposta ha la durata di un anno decorrente dalla data di consegna del veicolo. L’acquirente con la firma della presente dichiara espressamente di accettare tale pattuizione in ordine alla durata della garanzia. La garanzia prestata è quella di legge, tenuto però ovviamente conto dell’età del veicolo, dei chilometri dallo stesso percorsi come indicati nella proposta di acquisto e della normale usura cui lo stesso e le relative componenti meccaniche ed elettroniche è sottoposto.
    2. Sono esclusi dalla garanzia i difetti, i vizi ed i danni derivanti dalla normale usura, dal maltempo e dagli eventi naturali.
    3. La garanzia viene a cessare di diritto se:
      1. l’Acquirente non denuncia, entro e non oltre i termini di legge, i vizi, per iscritto o dando incarico per l’esecuzione del relativo intervento in garanzia al Concessionario ovvero rifiuti di consegnare l’autoveicolo al Concessionario per la pronta eliminazione del vizio, il tutto quanto prima possibile dall’insorgenza dello stesso e comunque entro i termini di legge;
      2. l’autoveicolo, o parti dello stesso, non vengono utilizzati in maniera conforme all’uso cui sono destinati (ad es: gare sportive) o alle indicazioni del Costruttore;
      3. il difetto è stato causato dal fatto che l’autoveicolo non è stato affidato per la riparazione e la manutenzione al Concessionario;
      4. il difetto è stato causato dal fatto che sull’autoveicolo sono state montate o modificate parti senza la preventiva autorizzazione del Costruttore;
      5. non sono state rispettate le prescrizioni riguardanti l’uso, la manutenzione programmata e l’assistenza dell’autoveicolo, contenute nello Schedario di Servizio (Garanzia, Manutenzione regolare e Intervalli di servizio).
    4. Le prestazioni in garanzia dovranno essere richieste al Concessionario.
  6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
    1. L’Acquirente dichiara che il Concessionario gli ha reso per iscritto l’informativa prevista dall’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e prende atto che il Concessionario, nell’ambito della propria attività economica istituzionale, potrà procedere, a norma dell’Art. 24, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), al trattamento dei dati personali, forniti dall’Acquirente stesso all’atto della sottoscrizione della Proposta di Acquisto, a titolo di informativa precontrattuale, in quanto necessario per eseguire obblighi derivanti dalla Proposta di Acquisto stessa, ovvero per l’adempimento degli obblighi legali concernenti il veicolo compravenduto (adempimento degli obblighi di pubblicità richiesti dalla legge; attività di riparazione, manutenzione e garanzia, incluse le “campagne di richiamo” in applicazione delle normative in materia di sicurezza generale dei prodotti) o per adempiere, prima della conclusione del contratto di compravendita, a specifiche richieste dell’Acquirente.
    2. I predetti dati potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è comunque ispirata l’attività del Concessionario.
  7. PATTUIZIONI COMPLEMENTARI
    1. Eventuali pattuizioni addizionali o in deroga a quanto convenuto con la presente Proposta di Acquisto saranno vincolanti solo se debitamente pattuite per iscritto. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti al momento della firma della proposta di acquisto.
  8. FORO
    1. Per le controversie relative alle Proposte di Acquisto tra un Consumatore ed il Concessionario, è esclusivamente competente il Giudice del luogo di residenza o domicilio dell’Acquirente al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto come indicato nell’epigrafe della Proposta stessa.